Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1992 al 25 aprile 2001. 753 parole tolte, 88 parole aggiunte.
tolto: Alla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti delle entrate e del territorio sono soppresse la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la direzione generale del contenzioso, la direzione generale del demanio, la direzione generale per le entrate speciali, la direzione generale per la finanza locale, la direzione generale delle imposte dirette e la direzione generale delle tasse ed imposte indirette e la direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari. Alla stessa data e' altresi' soppresso il Servizio centrale della riscossione. Alla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e gli ispettorati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari, nonche' il servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e dalla Societa' Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), sono soppressi e le relative competenze sono attribuite secondo le previsioni del presente regolamento. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e gli uffici del registro sono soppressi e le relative competenze sono attribuite agli uffici delle entrate. Alla data di attivazione degli uffici del territorio, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari sono soppressi e le competenze sono attribuite agli uffici del territorio. A decorrere dalla data di attivazione delle strutture centrali del dipartimento delle entrate, lo schedario generale dei titoli azionari fa parte del dipartimento stesso e costituisce un servizio amministrativo della direzione centrale per gli affari amministrativiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, fanno parte … di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991. tolto: A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, in luogo dei direttori generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, modificato dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1988, n. 357, fanno parte della commissione prevista dalla medesima disposizione il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, in luogo dei direttori generali indicati nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, modificato dall'articolo 9 della legge 26 marzo 1990, n. 62, fanno parte del comitato previsto dalla medesima disposizione il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991. Alle nomine dei cinque dirigenti generali previste dal presente comma e dai commi 6 e 7 il Ministro provvede nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, da parte di coloro che svolgevano le funzioni di direttore generale alla data di entrata in vigore della citata legge n. 358 del 1991, in ordine alla pregressa partecipazione di diritto agli organi collegiali indicati nei commi medesimi. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, negli organi collegiali le cui norme istitutive prevedono la partecipazione di funzionari preposti od appartenenti ad uno degli uffici soppressi, ai sensi del comma 2, la qualita' di componente e' conferita, in luogo di tali funzionari, a quelli aventi la titolarita' degli uffici o secondo i casi, ad essi appartenenti, da individuare secondo la corrispondenza risultante dalla tabella allegata al presente regolamento. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio, negli organi collegiali le cui norme istitutive prevedono la partecipazione di funzionari preposti ad uno degli uffici soppressi, ai sensi dei commi 3 e 4, la qualita' di componente e' conferita, in luogo di tali funzionari, a quelli aventi la titolarita' degli uffici, o ad essi appartenenti, da determinare secondo la corrispondenza risultante dalla predetta tabella aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.