Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1992 al 25 aprile 2001. 368 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: I comitati di gestione, istituiti dall'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, esprimono il parere sulle materie previste dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Gli stessi comitati esprimono, altresi', pareri sui provvedimenti attribuiti alla competenza dei rispettivi dipartimenti, verificandone la corrispondenza agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal consiglio di amministrazione e pronunciandosi sulla loro opportunita' amministrativa e convenienza finanziaria. In particolare, i comitati di gestione esprimono il proprio parere sui progetti di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle direzioni centrali e si pronunciano, almeno ogni sei mesi, sul loro stato di attuazione e sulle iniziative da assumere al riguardo. I comitati di gestione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del direttore generale del dipartimento e previo parere del consiglio di amministrazione. In tale proposta debbono essere indicati diciotto funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, di cui nove appartenenti all'amministrazione centrale e nove a quella periferica. Il consiglio di amministrazione, nell'esprimere il proprio parere, si pronuncia anche in merito alla scelta dei sei funzionari da nominare fra i diciotto proposti, tenuto conto delle predette proporzioni. Con il decreto ministeriale di nomina del comitato di gestione, sei funzionari vengono nominati componenti effettivi di tale organo ed altri sei, con le medesime proporzioni, vengono nominati componenti supplenti. L'incarico di componente, anche elettivo, del comitato di gestione dura quattro anni e non e' rinnovabile. I comitati di gestione si riuniscono almeno una volta al mese, su convocazione del presidente. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di non meno di quattro componenti di diritto e di non meno di due componenti elettivi; sono valide le delibere adottate con non meno di sei voti favorevoli. Presso una delle direzioni centrali di ciascun dipartimento e' istituito un ufficio di segreteria del rispettivo comitato di gestione, cui deve essere preposto un impiegato, nominato con decreto del direttore generale del dipartimento, che rivesta un profilo professionale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore all'ottava. Le norme per il funzionamento interno dei comitati di gestione di cui al comma 1 sono adottate, su proposta dei comitati stessi, con provvedimento del direttore generale del rispettivo dipartimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art4 · fonte del testo