Art. 13 — Autodisciplina
I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorita', devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne da' comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia dell'Autorita' sull'istanza. Il responsabile del procedimento da' altresi' tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.
Testo vigente dal 23 ottobre 2003
