Art. 40 — Onere della prova (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6)

Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

Testo vigente dal 31 maggio 2006

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 40, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art40 · fonte del testo