Art. 7 — Risoluzione e disdetta della locazione
L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalita' di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione. Il FEC puo' disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario, nonche' all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in cui gli accertamenti non siano esperibili con altre modalita', gli incaricati del FEC hanno facolta' di accesso all'immobile nei tempi e con le modalita' stabilite nel contratto. Il contratto di locazione prevede in ogni caso la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte del FEC. Alla prima scadenza del contratto di locazione, ciascuna delle parti puo' avvalersi della facolta' di procedere alla disdetta con le modalita' e per i motivi indicati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Testo vigente dal 22 febbraio 2008
