Art. 1 — Procedure per la scelta del contraente
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la locazione degli immobili appartenenti al Fondo edifici di culto (FEC) consegue all'esperimento di pubblici incanti. Si procede a licitazione privata:
- a)quando la locazione riguarda immobili per i quali sussiste la dichiarazione di interesse culturale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b)in ogni altro caso in cui per ragioni particolari, da menzionare nel decreto di approvazione del contratto, il FEC non trovi conveniente esperire i pubblici incanti. Si procede a trattativa privata, quando:
- a)la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata e' andata deserta o comunque e' stata esperita infruttuosamente;
- b)il canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione non supera l'importo di 60.000 euro;
- c)un soggetto gia' locatario di un immobile di proprieta' del FEC chiede l'affidamento in locazione di un altro immobile costituente pertinenza del bene gia' locato ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie dell'immobile confinante da locare non puo' essere superiore ad un terzo della superficie totale originariamente locata;
- d)un dipendente dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio nella provincia in cui e' ubicato l'immobile, chiede l'affidamento del medesimo in locazione, anche in attuazione di apposite convenzioni stipulate tra il FEC e il dipartimento competente per l'amministrazione del predetto personale; tale disposizione non si applica al personale destinatario di alloggio di servizio;
- e)quando, ricorrendo la fattispecie di cui all'articolo 4, il costo degli interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro dell'immobile e' pari ad almeno il venti per cento dell'importo complessivo del canone previsto per l'intera durata della locazione. Salvo che nei casi in cui la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata sia andata deserta e in quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 3, la trattativa privata e' preceduta da un'adeguata pubblicita' delle caratteristiche degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con indicazione della ragione che, per ciascun immobile, ha comportato tale modalita' di scelta del contraente. Nei casi previsti dalla lettera a), del comma 3, la trattativa privata non puo' concludersi a condizioni piu' favorevoli per il locatario rispetto a quelle offerte al pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2, nella gara. La trattativa privata e' altresi' preceduta da una gara informale tra coloro che, entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso, abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione.
Testo vigente dal 22 febbraio 2008
