Art. 6 — Canone della locazione
Fatti salvi i contratti di locazione a canone concordato stipulati in adesione agli accordi locali di cui agli articoli 2, comma 3, e 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni di uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio. Nelle ipotesi di rinnovo della locazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, puo' essere prevista, a titolo di mancata alea di gara, una congrua maggiorazione del canone di cui al comma 1, tenendo conto anche dell'andamento congiunturale del mercato delle locazioni immobiliari. Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
Testo vigente dal 22 febbraio 2008
