Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile avviene con il criterio dell'offerta del canone piu' alto. In questo caso, qualora piu' soggetti abbiano presentato offerte di pari importo, si procede all'aggiudicazione al richiedente che fornisce maggiori garanzie di solvibilita' finanziaria. Quando ricorre la fattispecie di cui all'articolo 4, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile puo' avvenire con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

Testo vigente dal 22 febbraio 2008

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;276~art2 · fonte del testo