Art. 20 — Resti di frazione
Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione piu' vicina all'unita', salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi pubblici per esami, nella determinazione della riserva dei posti a favore del personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti messi a concorso.
Testo vigente dal 13 novembre 2004
