Art. 5 — Riserva di posti e preferenze
Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I posti riservati che non venissero ricoperti per la mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei. A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia.
Testo vigente dal 31 agosto 1989
