Art. 1 — Accesso dall'esterno
Le procedure concorsuali previste dal presente regolamento riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sara' effettuata mediante le selezioni interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. E' esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno. Nell'ipotesi di disponibilita' di un solo posto, lo stesso e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilita' di due posti, uno e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del 70% da' luogo a frazionamento, si applica l'arrotondamento all'unita' superiore se il risultato e' pari o superiore alla meta' dell'unita'. Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialita', trasparenza, tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonche' conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.
Testo vigente dal 12 giugno 2001
