I concorsi sono indetti con decreto del direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pubblicato ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2:

  • a)il numero dei posti messi a concorso con l'indicazione della ripartizione tra le eventuali specializzazioni previste;
  • b)i termini e le modalita' di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alle lettere d) e i);
  • c)il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
  • d)i documenti prescritti;
  • e)il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito istituzionale del Ministero della giustizia che ha valore di notifica a tutti gli effetti;
  • f)il numero dei candidati da convocare, ai sensi dell'articolo 7, per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta;
  • g)le materie oggetto delle prove di cui all'articolo 7, comma 1, e la votazione minima da conseguire;
  • h)le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalita' e i termini di presentazione della relativa documentazione;
  • i)i titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto e quelli di preferenza nella nomina di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
  • l)ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Testo vigente dal 14 gennaio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217~art3 · fonte del testo