Art. 19 — Prove preselettive
Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti ovvero delle borse di studio messi a concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
Testo vigente dal 13 novembre 2004
