Dal 31 dicembre 1987 e' soppresso il soprassoldo per le funzioni di pagatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1928. Dalla stessa data al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

con decorrenza dal 1 ottobre 1990

Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 (con l'art. 52) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 29.000."

Testo vigente dal 21 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1987 al 21 novembre 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 (con l'art. 52) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 29.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269~art86 · fonte del testo