Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

con decorrenza dal 1 ottobre 1990

Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ( con l'art.86) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in Lire 29.000."

Testo vigente dal 21 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1987 al 21 novembre 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ( con l'art.86) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in Lire 29.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269~art117 · fonte del testo