Art. 117 — Maneggio valori
Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 ottobre 1990
Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ( con l'art.86) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in Lire 29.000."
Testo vigente dal 21 novembre 1990
