Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

con decorrenza dal 1 ottobre 1990

Il D.P.R. 4 agosto 1990 n.335 (con l'art. 75) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata inlire 29.000 "

Testo vigente dal 21 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1987 al 21 novembre 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990 n.335 (con l'art. 75) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata inlire 29.000 "

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269~art111 · fonte del testo