Art. 110 — Servizi meccanografici
Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 ottobre 1990
Il D.P.R. 4 agosto 1990 n. 335 (con l'art. 76) ha disposto che " A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in lire 1.500"
Testo vigente dal 21 novembre 1990
