Art. 5 — Esecutivo
L'esecutivo e' composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri scelti tra i componenti del Comitato. I componenti dell'esecutivo sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione del Comitato. Alle riunioni dell'esecutivo assiste il segretario generale; il personale della segreteria generale assicura la verbalizzazione. L'esecutivo ha il compito di:
- a)dare attuazione alle decisioni del Comitato;
- b)deliberare tutte le opportune iniziative per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e per il buon funzionamento del Comitato;
- c)determinare, su proposta del segretario generale, la struttura della segreteria;
- d)deliberare in ordine all'acquisto di beni e servizi ed agli impegni di spesa in generale; definire i criteri per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da parte del segretario generale;
- e)conferire incarichi di studio e di ricerca e di collaborazioni ad esterni;
- f)adottare, in via d'urgenza e salva ratifica nella prima riunione successiva del Comitato, atti di competenza del Comitato stesso;
- g)istruire le questioni sottoposte all'esame del Comitato;
- h)proporre al Comitato l'adozione di iniziative di cui abbia rilevato la necessita' e l'opportunita'. Si applicano all'esecutivo le modalita' di funzionamento di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2. L'esecutivo si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che lo richieda un numero di suoi componenti non inferiore ad un terzo.
Testo vigente dal 7 agosto 1998
