Art. 7 — Segreteria generale

La segreteria generale opera alle dirette dipendenze del segretario generale, con il compito di fornire il supporto tecnico e amministrativo al Comitato ed ai suoi organi esecutivi, nonche' ai sottocomitati ed ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti ed assolve a tutte le funzioni operative necessarie per il loro funzionamento. In particolare:

  • a)collabora con i componenti del Comitato, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro in tutte le attivita' connesse ai compiti loro affidati;
  • b)predispone gli avvisi di convocazione ed ogni altra comunicazione relativa del Comitato;
  • c)svolge ogni attivita' relativa alla preparazione delle riunioni dei vari organismi ed alla esecuzione delle decisioni dagli stessi adottate. La segreteria generale ha un organico di venti unita' ed una struttura organizzata per funzioni, qualifiche e profili professionali definita dall'esecutivo del Comitato. Alla segreteria generale e' assegnato, su richiesta del segretario generale, personale appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Banca d'Italia e di altre autorita' indipendenti e amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di comando o di fuori ruolo o in altre posizioni equivalenti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Puo' essere altresi' utilizzato, anche temporaneamente, personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il personale in servizio presso la segreteria generale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il trattamento economico principale ed il trattamento economico accessorio, comprese le eventuali indennita' di comparto o di amministrazione, nonche' altre particolari indennita', restano a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico del Comitato il trattamento economico di missione ed i compensi per lavoro straordinario, che verranno corrisposti secondo le disposizioni in vigore per il personale del "comparto Ministeri". Qualora per l'adempimento dei compiti assegnati al Comitato sia necessario l'apporto di particolari professionalita', si potra' procedere alla costituzione di rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa, a tempo determinato, con soggetti estranei all'amministrazione, fino ad un massimo di cinque unita' comprese nel contingente degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Testo vigente dal 7 agosto 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268~art7 · fonte del testo