Art. 1 — Competenze
Il Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO, di seguito denominato Comitato) di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, coordina le problematiche e le azioni correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, svolgendo, a tale fine, compiti di indirizzo, consulenza, assistenza tecnica e coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea. Il Comitato, in particolare:
- a)promuove, programma e attua a livello nazionale, anche fornendo direttive e indirizzi generali, le iniziative dirette ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, comprese attivita' di studio, di formazione e di informazione al pubblico;
- b)formula proposte al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'adozione delle iniziative di sua competenza;
- c)fornisce assistenza, informazioni e consulenza giuridica in ordine alle problematiche di cui al comma 1, anche attraverso la soluzione di quesiti che vengono sottoposti al suo esame, a tutti i soggetti interessati all'attuazione dell'EURO;
- d)verifica lo stato del processo di attuazione della moneta unica ed i risultati conseguiti; acquisisce i dati e gli elementi affinche' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua de1ega, il Presidente del Comitato riferisca semestralmente alle competenti commissioni parlamentari. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle emanazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 7 agosto 1998
