Art. 4 — Presidente
Il Presidente convoca, presiede ed orienta l'attivita' del Comitato. Il Presidente del Comitato in particolare:
- a)sovrintende al funzionamento del Comitato, ne guida l' iniziativa nel perseguimento dei fini istituzionali ed emana opportune direttive, anche per dirimere dubbi interpretativi e procedurali, al fine del rapido e puntuale svolgimento delle sue competenze;
- b)convoca e presiede l'esecutivo e ne dirige l'attivita';
- c)coordina ed indirizza le attivita' dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro nonche' dei comitati provinciali e regionali EURO;
- d)propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la nomina del segretario generale. Il Presidente, o un suo delegato, rappresenta il Comitato all'esterno.
Testo vigente dal 7 agosto 1998
