Art. 4 — Presidente

Il Presidente convoca, presiede ed orienta l'attivita' del Comitato. Il Presidente del Comitato in particolare:

  • a)sovrintende al funzionamento del Comitato, ne guida l' iniziativa nel perseguimento dei fini istituzionali ed emana opportune direttive, anche per dirimere dubbi interpretativi e procedurali, al fine del rapido e puntuale svolgimento delle sue competenze;
  • b)convoca e presiede l'esecutivo e ne dirige l'attivita';
  • c)coordina ed indirizza le attivita' dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro nonche' dei comitati provinciali e regionali EURO;
  • d)propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la nomina del segretario generale. Il Presidente, o un suo delegato, rappresenta il Comitato all'esterno.

Testo vigente dal 7 agosto 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268~art4 · fonte del testo