Art. 6 — Segretario generale

L'incarico di segretario generale e' conferito, su proposta del Presidente del Comitato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un dirigente generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di altra amministrazione dello Stato, nonche' di altre amministrazioni pubbliche ovvero ad estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica qualificazione professionale in relazione ai compiti da svolgere. Il segretario generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di una segreteria generale. Il segretario generale e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Comitato e dell'esecutivo e delle decisioni del Presidente. Nel rispetto dei criteri deliberati dall'esecutivo:

  • a)gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Comitato, assicurando il conseguimento dei risultati;
  • b)emette i mandati di pagamento in attuazione degli impegni di spesa assunti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d);
  • c)adotta tutte le determinazioni necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici della segreteria generale.

Testo vigente dal 7 agosto 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268~art6 · fonte del testo