Il presente regolamento si applica alle operazioni di imbarco e trasporto o sbarco che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene alle merci pericolose o inquinanti:

  • a)in colli:
  • 1)in colli posti in "unita' di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su carrelli;
  • 2)in contenitori con solidi alla rinfusa;
  • 3)in contenitori intermedi;
  • 4)in contenitori cisterna;
  • 5)in veicoli cisterna stradali;
  • 6)in veicoli cisterna ferroviari;
  • 7)in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa;
  • 8)in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa;
  • 9)in chiatte (su navi porta chiatte) che contengono solidi alla rinfusa;
  • b)alla rinfusa. Il presente regolamento non si applica:
  • a)alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra;
  • b)ai depositi di combustibile, alle scorte ed attrezzature di bordo;
  • c)alle navi da guerra e ad altre navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali.

Testo vigente dal 11 agosto 1997

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268~art1 · fonte del testo