Art. 1 — Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica alle operazioni di imbarco e trasporto o sbarco che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene alle merci pericolose o inquinanti:
- a)in colli:
- 1)in colli posti in "unita' di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su carrelli;
- 2)in contenitori con solidi alla rinfusa;
- 3)in contenitori intermedi;
- 4)in contenitori cisterna;
- 5)in veicoli cisterna stradali;
- 6)in veicoli cisterna ferroviari;
- 7)in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa;
- 8)in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa;
- 9)in chiatte (su navi porta chiatte) che contengono solidi alla rinfusa;
- b)alla rinfusa. Il presente regolamento non si applica:
- a)alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra;
- b)ai depositi di combustibile, alle scorte ed attrezzature di bordo;
- c)alle navi da guerra e ad altre navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali.
Testo vigente dal 11 agosto 1997
