Art. 1 — Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unita' di trasporto del carico, le procedure per l'imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unita' di trasporto del carico, nonche' i requisiti tecnici degli stessi. Le presenti norme non si applicano alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonche' a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo.

Testo vigente dal 15 luglio 2005

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134~art1 · fonte del testo