Ai fini dell'imbarco di merci pericolose o inquinanti lo spedizioniere e/o caricatore deve trasmettere all'agente marittimo e al comandante della nave una dichiarazione contenente le denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, i numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, le classi di rischio OMI conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, i quantitativi di tali merci e, se sono trasportate in contenitori cisterna o in contenitori mobili, i marchi di identificazione degli stessi. Al momento dell'imbarco lo spedizioniere e/o caricatore deve fornire al comandante della nave e all'agente marittimo una ulteriore dichiarazione circa la corrispondenza del carico con quello indicato nella dichiarazione di cui al comma 1.

Testo vigente dal 11 agosto 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268~art3 · fonte del testo