Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  • a)"agente marittimo" il raccomandatario marittimo di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;
  • b)"nave", qualsiasi nave da carico, petroliera, chimicheria o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, come indicato all'articolo 1, comma 1;
  • c)"merci pericolose" le merci classificate nel codice IMDG ((inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF)), nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;
  • d)"merci inquinanti":
  • 1)idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato 1;
  • 2)sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;
  • 3)sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;
  • e)"Marpol": la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore al 1 gennaio 1998;
  • f)Codice IMDG, il Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose in vigore il 1 gennaio 1997;
  • g)"Codice IBC": il codice internazionale OMI per la costruzione e armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al 10 luglio 1998;
  • h)"Codice IGC": il codice internazionale OMI per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore al 1 luglio 1998;
  • i)"raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza OMI per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi in vigore dal 1 gennaio 1998;
  • j)"risoluzione OMI A.851 (20)": la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20 sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino";

Testo vigente dal 18 giugno 1999

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1999

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1998 al 18 giugno 1999. 109 parole tolte, 111 parole aggiunte in 10 capoversi.

c) "merci pericolose" le merci classificate nel codice IMDG aggiunto: inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF, nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;

e) "tolto: MARPOLaggiunto: Marpol": la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore al 1 gennaio tolto: 1996 aggiunto: 1998;

aggiunto: f) Codice IMDG, il Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose in vigore il 1 gennaio 1997;

g) "tolto: codiceaggiunto: Codice IBC": il codice internazionale OMI per la costruzione e tolto: l'armamento aggiunto: armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al tolto: 1 gennaio 1996 aggiunto: 10 luglio 1998;

h) "tolto: codiceaggiunto: Codice IGC": il codice internazionale OMI per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore al 1 tolto: gennaio 1996 aggiunto: luglio 1998;

aggiunto: i) "raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza OMI per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi in vigore dal 1 gennaio 1998;

tolto: iaggiunto: j) "risoluzione OMI A.tolto: 648 (16aggiunto: 851 (20)": la risoluzione tolto: adottata nel corso della XVI assemblea aggiunto: 851 (20) dell'Organizzazione marittima internazionale tolto: (OMI) il 19 ottobre 1989, recante principiaggiunto: , adottata dall'assemblea nella 20 sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di tolto: rapporto e delle prescrizioni per la compilazione dei rapporti, che comprende le linee guida, per rapportare gli incidenti aggiunto: notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte tolto: le merci pericolose, tolto: le sostanze nocive e/o tolto: le sostanze inquinanti marine;

tolto: l) "spedizioniere/caricatore": soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: m)"autorita' centrale": Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale delle capitanerie di porto;

tolto: n) "comando di porto": organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione. aggiunto: sostanze inquinanti per l'ambiente marino";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268~art2 · fonte del testo