Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a)"agente marittimo" il raccomandatario marittimo di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;
- b)"nave", qualsiasi nave da carico, petroliera, chimicheria o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, come indicato all'articolo 1, comma 1;
- c)"merci pericolose" le merci classificate nel codice IMDG ((inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF)), nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;
- d)"merci inquinanti":
- 1)idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato 1;
- 2)sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;
- 3)sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;
- e)"Marpol": la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore al 1 gennaio 1998;
- f)Codice IMDG, il Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose in vigore il 1 gennaio 1997;
- g)"Codice IBC": il codice internazionale OMI per la costruzione e armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al 10 luglio 1998;
- h)"Codice IGC": il codice internazionale OMI per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore al 1 luglio 1998;
- i)"raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza OMI per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi in vigore dal 1 gennaio 1998;
- j)"risoluzione OMI A.851 (20)": la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20 sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino";
Testo vigente dal 18 giugno 1999
