[1]Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita' europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:

  • a)mediante veicoli, vagoni o unita' navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilita' di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
  • b)mediante unita' navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
  • c)mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure d)

[2]interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.

Testo vigente dal 11 marzo 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35~art1 · fonte del testo