Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 407 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, comprensivi del conglobamento diL. 1.081.000, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e per le qualifiche dirigenziali delle integrazioni tabellari e delle indennita' di cui rispettivamente all'art. 33, comma 3, ed all'art. 34, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono cosi' stabiliti, a regime: Qualifica I.................. L. 6.081.000 Qualifica II.................. L. 7.041.000 Qualifica III................ L. 8.181.000 Qualifica IV................. L. 9.181.000 Qualifica V.................. L. 10.521.000 Qualifica VI................. L. 11.631.000 Qualifica VII................ L. 13.631.000 Qualifica VIII............... L. 18.071.000 Qualifica I dirigenziale..... L. 25.211.000 Qualifica II dirigenziale.... L. 33.593.000 Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I.................. L. 152.000 Qualifica II................. L. 190.000 Qualifica III................ L. 265.000 Qualifica IV................. L. 310.000 Qualifica V.................. L. 355.000 Qualifica VI................. L. 386.000 Qualifica VII................ L. 487.000 Qualifica VIII............... L. 592.000 Qualifica I dirigenziale..... L. 609.000 Qualifica II dirigenziale.... L. 820.000 Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I.................. L. 715.000 Qualifica II................. L. 894.000 Qualifica III................ L. 1.240.000 Qualifica IV................. L. 1.459.000 Qualifica V.................. L. 1.668.000 Qualifica VI................. L. 1.815.000 Qualifica VII................ L. 2.290.000 Qualifica VIII............... L. 2.789.000 Qualifica I dirigenziale..... L. 2.867.000 Qualifica II dirigenziale.... L. 3.863.000 Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I.................. L. 1.200.000 Qualifica II................. L. 1.500.000 Qualifica III................ L. 2.100.000 Qualifica IV................. L. 2.450.000 Qualifica V.................. L. 2.800.000 Qualifica VI................. L. 3.050.000 Qualifica VII................ L. 3.850.000 Qualifica VIII............... L. 4.990.000 Qualifica I dirigenziale..... L. 5.130.000 Qualifica II dirigenziale.... L. 6.912.000 Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;333~art43 · fonte del testo
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