Il nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza e' reso operativo con determinazione del Comandante generale, da adottarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. Al personale incorporato successivamente al 31 dicembre dell'anno di adozione della determinazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata adottata la determinazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento per le matricole del Regio Esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795. Per il restante personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo personale di cui all'articolo 2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza esclusivamente gli eventi di interesse indicati nella tabella A.

Testo vigente dal 25 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;265~art6 · fonte del testo