Art. 5 — Competenze
Il Comando generale della Guardia di finanza sovrintende alle attivita' matricolari del Corpo. Il servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza e' gestito, a livello centrale, dal Comando generale e, a livello periferico, dagli altri reparti della Guardia di finanza di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34. Con una o piu' determinazioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuate e disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in materia:
- a)le procedure e le modalita' di gestione del documento unico matricolare;
- b)le attivita' di cui all'articolo 4;
- c)l'organizzazione del servizio di cui al comma 2;
- d)le attivita' del personale addetto alla matricola.
Testo vigente dal 25 gennaio 2008
