Il Corpo della Guardia di finanza, attraverso il proprio servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua ed acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento economico. Il presente regolamento si applica a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 25 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;265~art1 · fonte del testo