Art. 3 — Documento unico matricolare
Il documento unico matricolare e' impiantato, per ogni militare del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito modello approvato con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento. Gli eventi di interesse matricolare di cui ai punti 5, 8, 10, 11, lettera a), e 15, lettera a), dell'allegata tabella A possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalita' di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformita' alle previsioni indicate nel medesimo articolo. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza, oltre alle operazioni strettamente correlate alle attivita' matricolari, indicate nell'articolo 4, esegue i seguenti tipi di operazioni:
- a)raccolta, presso gli interessati o presso terzi;
- b)registrazione;
- c)organizzazione;
- d)conservazione;
- e)consultazione;
- f)elaborazione;
- g)selezione;
- h)estrazione;
- i)utilizzo e blocco;
- l)comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge.
Testo vigente dal 25 gennaio 2008
