Ai fini del presente regolamento, si intende per;

  • a)«documento unico matricolare»: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce;
  • b)«evento di interesse»: il fatto informativo da acquisire al documento unico matricolare;
  • c)«dato matricolare»: l'informazione contenuta nel documento unico matricolare per effetto dell'acquisizione dell'evento di interesse;
  • d)«fascicolo personale»: la raccolta dei documenti, anche informatici o riprodotti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, afferenti al militare, anche se non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare;
  • e)«validazione»: la verifica del documento presente nel fascicolo personale quale evento di interesse, nonche' la sua corretta acquisizione al documento unico matricolare;
  • f)«impianto» del documento unico matricolare: la procedura informatica, conforme alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di acquisizione al documento unico matricolare del primo evento di interesse;
  • g)«rilascio»: la consegna, anche in formato elettronico, del documento unico matricolare o di parte di esso;
  • h)«certificazione»: la comunicazione, anche in formato elettronico, di uno o piu' dati rilevati dal documento unico matricolare del militare;
  • i)«parifica»: la procedura di confronto tra i dati del documento unico matricolare e i documenti del fascicolo personale, al fine di verificare la corretta acquisizione di tutti gli eventi di interesse;
  • l)«addetto alla matricola»: il personale preposto alla gestione del servizio matricolare;
  • m)«regole tecniche»: le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Testo vigente dal 25 gennaio 2008

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;265~art2 · fonte del testo