Art. 18 — Indennità di rischio
1. Al professionista convenzionato e' corrisposta un'indennita' di rischio con le modalita' e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici. 2. Non spetta l'indennita' di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
