Art. 7 — Spese di funzionamento
I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. All'Alto Commissario compete un'indennita' di funzione, l'importo della quale non puo' eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla meta'. Al Vice Commissario e' attribuita una indennita' di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario; ((al Vice Commissario aggiunto e' attribuita un'indennita' di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;)) al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rendiconto consuntivo della gestione e' soggetto al controllo annuale della Corte dei conti.
Testo vigente dal 22 luglio 2006
