All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera a) dopo le parole: «Vice Commissario» e' inserita la seguente: «vicario»;
  • b)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;»;
  • c)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.». All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, dopo le parole: «dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;» sono inserite le seguenti: «al Vice Commissario aggiunto e' attribuita un'indennita' di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennita' attribuita all'Alto Commissario;».

Testo vigente dal 21 luglio 2006

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-06-26;236~art1 · fonte del testo