Art. 7 — C o m p e n s i

Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, e dell'art. 29, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'indennita' da corrispondere ai componenti del comitato direttivo dell'Agenzia. (( Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, spetta un'indennita', con importi e modalita' determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennita' non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non e' cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia e' sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera e' successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del Tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. ))

Testo vigente dal 18 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 novembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1994 al 18 novembre 1994. 39 parole tolte, 124 parole aggiunte.

… del comitato direttivo dell'Agenzia. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comandotolto: , fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente … n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto tolto: del Presidente della Repubblica aggiunto: legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tolto: come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e' corrisposta, con le stesse modalita', un'indennita' pari alla meta' di quella di cui all'art. 32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiunto: e successive modificazioni, spetta un'indennita', con importi e modalita' determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennita' non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non e' cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia e' sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera e' successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del Tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-25;144~art7 · fonte del testo