Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto Commissario si avvale del supporto:

  • a)di un Vice Commissario ((vicario)), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all'articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;
  • a-bis)di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;
  • b)di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non e' rinnovabile;
  • c)di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa;
  • d)di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il contingente di personale che puo' essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 22 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2004 al 22 luglio 2006. 8 parole tolte, 145 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) di un Vice Commissario aggiunto: vicario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, …

aggiunto: a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile una sola volta;

d) tolto: dei consulenti ed aggiunto: di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tolto: ed assegnati al suo ufficio aggiunto: tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il contingente di personale che puo' essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-06;258~art6 · fonte del testo