Art. 5 — Obbligo di denuncia
L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia all'autorita' giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale. La denuncia non determina la sospensione dell'attivita' di competenza dell'Alto Commissario. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l'Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.
Testo vigente dal 22 ottobre 2004
