L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia all'autorita' giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale. La denuncia non determina la sospensione dell'attivita' di competenza dell'Alto Commissario. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l'Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.

Testo vigente dal 22 ottobre 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-06;258~art5 · fonte del testo