Art. 4 — Servizio di controllo interno
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 2007 al 1 gennaio 2009. 485 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attivita':
tolto: a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilita' e suggerire eventuali correzioni;
tolto: b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attivita' degli uffici dirigenziali di livello generale;
tolto: c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilita' dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
tolto: d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonche' analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attivita' dell'amministrazione. Il servizio e' diretto da un organo monocratico. Il direttore del Servizio e' nominato con decreto del Ministro scegliendolo fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilita' amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di dodici unita', di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano i commi 1, secondo periodo, 4 e 5 dell'articolo 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-20;187~art4 · fonte del testo
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