Art. 7 — Modalità di pagamento
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
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3 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1992 al 8 maggio 2001. 712 parole tolte, 11 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: L'intestatario, il beneficiario, l'ultimo giratario, il rappresentante e il delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo, devono essere personalmente conosciuti dall'ufficiale pagatore: altrimenti devono provare la propria identita' personale:
tolto: a) per i titoli di importo superiore a l. 15.000.000:
tolto: 1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore, ovvero di due persone munite di tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica o rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio;
tolto: 2) o mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio od anche, nel caso che i titoli siano intestati al titolare di un pubblico ufficio, mediante la legalizzazione della firma da parte del diretto superiore gerarchico convalidata dal timbro dell'ufficio o di una delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con le modalita' ivi previste;
tolto: b) per i titoli di importo superiore a L. 2.400.000 fino a L. 15.000.000 con le modalita' di cui alla lettera a) ovvero mediante l'esibizione della carta del correntista postale;
tolto: c) per i titoli di importo superiore a L. 240.000 fino a L. 2.400.000, con le modalita' e i documenti di cui alle lettere a) e b) ovvero:
tolto: 1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri della Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica; tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attivita' di servizio o in quietanza, ed ai loro familiari; tessera di riconoscimento dei notai, rilasciata dai consigli notarili; libretto per la licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato di iscrizione dei pensionati statali, libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, libretto rilasciato dal Ministero dell'interno ai sordomuti, ai ciechi civili ed ai mutilati ed invalidi civili, purche' muniti di fotografia legalizzata dall'autorita' comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli; carta di identita';
tolto: 2) o mediante l'attestazione di due persone munite di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in quiescenza ed ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio o in quiescenza, ovvero munite di libretto per la licenza di porto d'armi;
tolto: d) per i titoli di importo non superiore a L. 240.000 con le modalita' e i documenti di cui alle lettere a), b) e c) ovvero: 1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici o ordini professionali specificatamente indicati nelle istruzioni, purche' provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente o dell'organo abilitato al rilascio delle tessere o dei documenti e di un bollo dell'ente o dell'organo medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia;
tolto: 2) o mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri della Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, o di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attivita' di servizio o in quiescenza, ed ai loro familiari o di libretto per la licenza di porto d'armi. Per i pagamenti da effettuare all'intestatario di libretti postali di risparmio, di buoni postali fruttiferi o di assegni non trasferibili di conto corrente postale, emessi dal correntista a proprio favore, l'identita' personale puo' essere altresi' provata:
tolto: a) mediante l'esibizione della carta del correntista postale, entro il limite di L. 30.000.000;
tolto: b) o mediante l'esibizione di uno dei documenti di cui al comma 1, lett.
tolto: c) n. 1), entro il limite di L. 15.000.000. Per i pagamenti da effettuare agli intestatari degli assegni di serie speciale di qualsiasi importo, l'identita' personale puo' essere provata mediante esibizione della tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari, sulla quale sia stata apposta annotazione indicante la relativa partita di pensione. I limiti di importo di cui al presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale accertato dall'Istituto centrale di statistica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art7 · fonte del testo
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