1 - Gli uffici possono eseguire rimborsi sui libretti nominativi di propria emissione anche a favore di persona che sia stata delegata a riscuotere con dichiarazione rilasciata, a tergo della prima cedola disponibile, dall'intestatario. 2 - I rimborsi di cui al comma 1 non possono aver luogo se non previo accertamento, nei modi indicati dall'articolo 7, dell'identita' personale del delegato, sempreche' l'autenticita' della firma apposta dall'intestatario a tergo della cedola possa essere accertata dallo ufficio mediante il confronto con la firma esistente sulla partita di conto, ai sensi dell'articolo 146, ovvero la firma stessa risulti autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art155 · fonte del testo