Art. 6 — Differimento dei pagamenti
1 - I pagamenti sono normalmente eseguiti all'atto della presentazione dei titoli all'ufficio pagatore. Tuttavia, quando manchino i fondi o esista qualche irregolarita' o inesattezza o comunque sorgano dubbi sull'autenticita' o sul leggittimo possesso del titolo o quando l'ufficio sia impossibilitato ad effettuare i riscontri prescritti dal presente regolamento, il pagamento puo' essere differito fino a quando l'ufficio non si sia provvisto delle somme occorrenti o non abbia ottenuto dagli organi competenti le notizie e i chiarimenti necessari.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
