Art. 1
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con provvedimenti distinti per ogni singola regione, puo' emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, bandi di mobilita' volontaria su base regionale, ai fini dell'immissione di personale nei ruoli delle direzioni del lavoro - settore e servizi ispettivi provenienti da altre amministrazioni dello Stato.
Testo vigente dal 31 luglio 1998
