Art. 2
I bandi di mobilita' sono finalizzati all'immissione delle unita' di personale, distinte per livelli, nei limiti delle vacanze esistenti negli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996. Nella individuazione delle vacanze si tiene conto dei posti gia' oggetto di concorsi emanati o in via di espletamento.
Testo vigente dal 31 luglio 1998
