Art. 4
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sulla base della corrispondenza tra la qualifica funzionale di provenienza con quella prevista nel bando, procede, attraverso apposite commissioni, nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, alla formazione ed approvazione delle graduatorie degli aspiranti, distinte per regioni, e previa fissazione dei punteggi relativi ai requisiti secondo il seguente ordine di priorita':
- a)titoli di studio, di formazione e di aggiornamento professionale;
- b)anzianita' complessiva di servizio. A parita' di punteggio hanno precedenza gli aspiranti che si trovano gia' in posizione di comando, di distacco, o fuori ruolo presso le direzioni del lavoro della stessa regione.
Testo vigente dal 31 luglio 1998
