Art. 5
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione delle graduatorie, le procedure di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e provvede all'assegnazione della sede nell'ambito regionale, secondo la predetta graduatoria e fino alla concorrenza dei posti vacanti individuati nel bando di mobilita', dandone comunicazione agli interessati ed alle amministrazioni di provenienza. E' consentita la compensazione dei posti tra piu' regioni e previo consenso degli interessati. In assenza di compensazione si provvede alla restituzione del personale interessato all'amministrazione di provenienza.
Testo vigente dal 31 luglio 1998
