Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto attiene le risorse umane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto e' in servizio presso la direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro - nonche' presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, e' trasferito alla regione. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale permane nei ruoli del Ministero, in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo stato e alle qualifiche o aree di appartenenza. Al predetto contingente si accede su domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1. La percentuale di cui al comma 3 puo' variare nella misura non superiore al 5 per cento. La regione procedera' a fissare con propria normativa i criteri per l'armonizzazione dell'inquadramento del personale proveniente dall'amministrazione statale con le disposizioni regionali in materia di personale. Viene comunque garantito il trattamento economico e giuridico in godimento all'atto del trasferimento.

Testo vigente dal 21 maggio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;183~art8 · fonte del testo