Art. 19 — Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalità di deposito
In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrita' del materiale in essi contenuto.
Testo vigente dal 18 agosto 2006
