Art. 19 — Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalità di deposito

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrita' del materiale in essi contenuto.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art19 · fonte del testo