Art. 14 — Soggetti obbligati e istituti depositari

Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, e' consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato. Una ulteriore copia e' consegnata all'istituto che sara' individuato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalita' indicate dall'articolo 4. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalita' stabilite al capo VI. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalita' stabilite dal capo VII.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art14 · fonte del testo